Lo scopo del contratto è quello di agevolare e preparare la vendita di immobili attraverso un'operazione basata su due contratti collegati primo il vero e proprio contratto di rent to buy in cui si attribuisce a un soggetto il godimento dell'immobile che questi ha intenzione di acquistare e successivamente la vendita che è un normale contratto di vendita ma è però eventuale perchè è subordinata al fatto che il conduttore eserciti il diritto di acquisto contrattualmente previsto.
E' disciplinato da un apposito articolo di legge (art. 23 DL 133/2014 conv. con modif. in L. 164/2014).
Ora ma una volta immesso il conduttore acquirente nel godimento del bene quale tutela viene riservata dalla legge al concedente venditore se il conduttore smette di versare i ratei?
Ai sensi del comma 2 dell'art. 23 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 convertito e modificato più volte da ultimo con la L. 30 giugno 2016 n. 119 rubricato: “Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili”: Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo. Per il rilascio dell'immobile il concedente puo' avvalersi del procedimento per convalida di sfratto, di cui al libro quarto, titolo I, capo II, del codice di procedura civile.
Per legge, nel caso in cui il conduttore acquirente risulti moroso, è quindi possibile ottenere la riconsegna dell'immobile facendo ricorso allo speciale rito della convalida locatizia.
Non posso non evidenziare di come se il contratto di rent to buy fosse stato stipulato nella forma dell'atto pubblico contenente una clausola risolutiva espressa secondo il Consiglio Nazionale del Notariato n. 283-2015/C l'avente diritto alla restituzione possa agire direttamente in via esecutiva sulla base di un titolo stragiudiziale senza alcun accertamento giudiziale.
In questo caso infatti il contratto si scioglierà a seguito della dichiarazione unilaterale del concedente – dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
La procedura di rilascio, in questa ipotesi, verrà avviata direttamente con un atto di precetto per rilascio, azionato sul titolo esecutivo rappresentato dall'atto pubblico.