Il ricorso abusivo al credito: il reato ex art. 325 CCII

La fattispecie riproduce sostanzialmente il testo contenuto nell'art. 218 L. fall. per come modificato dall'art. 32 della L. 28/12/2005 n. 262.

L'ordinamento con detta norma intende punire la condotta del soggetto che «ricorra o continui a ricorrere al credito» dissimulando o nascondendo lo stato di insolvenza della società.

Essendo un reato di mera condotta richiede che il credito sia stato ottenuto mediante dissimulazione ai danni dell'ignaro creditore che, può assumere, il ruolo di persona offesa.

Da notare che costituisce dissimulazione anche il silenzio sullo stato di insolvenza.
E' un reato plurioffensivo e questo significa che è posto a presidio non solo del patrimonio dell'ignaro creditore, ma anche di quello dei creditori preesistenti, nonché più in generale della tutela costituzionale del risparmio ex art. 47 Cost.

Per la sua consumazione occorre che la richiesta di credito da parte della società in dissesto venga accolta o sia divenuta contrattualmente vincolante per l'erogatore del credito. Diversamente, se quindi il credito viene richiesto ma rifiutato, la fattispecie si arresta alla soglia del tentativo.

Con il termine credito bisogna considerare qualsiasi genere di prestazione data contro la promessa di prestazione futura, ad es: finanziamenti, acquisto di beni a pagamento differito, percezione di anticipi per forniture da eseguirsi, sconti bancari, anticipazioni bancarie.

Soggetti cui si riferisce la norma sono: amministratori, direttori generali, liquidatori e imprenditori esercenti un’attività commerciale.

La condanna per una condotta di questo genere è notevole, infatti i soggetti che hanno la responsabilità dell’amministrazione di una società sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e la pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Inoltre, la condanna comporta l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.

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